La condizione preliminare per ottenere l'indennizzo previsto da questa Polizza, prevede che l'Assicurato invii, nel più breve tempo possibile durante il Periodo di Validità della Polizza [e comunque non oltre 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto], una denuncia agli Assicuratori di qualsiasi Richiesta di Risarcimento.
Tale denuncia dovrà contenere i dettagli completi dell'azione, dell'errore o dell'omissione, della transazione o dell'evento che ha dato origine alla Richiesta di Risarcimento e/o la perdita, compresa la data di tale azione, errore o omissione, transazione o evento, il nome(i) della persona(e) responsabile di tale atto, errore o omissione, transazione o evento, il nome(i) del possibile richiedente(i) e l'importo prevedibile della Richiesta di Risarcimento.
Se, per ragioni esclusivamente pratiche, l'Assicurato non è in grado di inviare la comunicazione entro il Periodo di Validità della Polizza, viene concesso un ulteriore periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni, sempre che l'Assicurato sia venuto a conoscenza della Richiesta di Risarcimento entro il Periodo di Validità della Polizza. Questa Polizza non potrà prendere in considerazione alcuna Richiesta di Risarcimento denunciata dopo tale periodo di tolleranza. La Parte Contraente, entro i tempi previsti, dovrà fornire al reparto sinistri indicato dagli Assicuratori, e all'indirizzo riportato nella Scheda di Polizza, tutte le informazioni, la documentazione e le evidenze ragionevolmente necessarie. Per quanto riguarda l'Assicurazione RCO, la Parte Contraente dovrà anche denunciare qualsiasi decesso o qualsiasi incidente soggetti a indagine giudiziaria in base alla legislazione sugli infortuni sul luogo di lavoro, in tale secondo caso il termine di 30 (trenta) giorni per la denuncia decorre dalla data nella quale la Parte Contraente ha ricevuto notifica di tale inchiesta
La Parte Contraente dovrà comunicare al reparto sinistri degli Assicuratori qualsiasi richiesta o azione intrapresa dal richiedente, o dagli eredi del richiedente, e quelle degli enti assicurativi competenti e dovrà trasmettere tempestivamente qualsiasi documentazione ricevuta relativa alla vertenza. Al termine di ogni periodo assicurativo, gli Assicuratori, tramite il proprio reparto sinistri, forniranno alla Parte Contraente un rapporto dettagliato di tutti le Richieste di Risarcimento registrate.
Corso Italia 13, 20122 – Milano MI
Telefono: 02 8707 3773
Fax: 02 8707 3774
E-Mail: sinistri@bh-italia.com
La copertura assicurativa garantita da questa Polizza è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dalla Parte Contraente sotto forma di S.I.R. - Self Insured Retention per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento, così come definito nella Scheda di Polizza.
Quale condizione preliminare per ottenere l'indennizzo previsto da questa Polizza, l'Assicurato (o qualsiasi persona, azienda o società che agisce in nome o per conto dell'Assicurato) non dovrà rilasciare dichiarazioni di responsabilità, proporre compromessi, stabilire od offrire alcun pagamento in relazione alla Richiesta di Risarcimento senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta da parte degli Assicuratori.
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
Come previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. Ai sensi dell'Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.